CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2829
3120 / 3261Iscrizione sui beni del defunto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2829