CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2828
3119 / 3261Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2828