Art. 282 · Legittimazione di figli premorti.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII›Sez. II

Art. 282

Abrogato327 / 3280

Legittimazione di figli premorti.

In vigore dal 1 gen 2013
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-282