Art. 2817 · Persone a cui compete.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. II

Art. 2817

3107 / 3261

Persone a cui compete.

In vigore dal 20 set 1975
Hanno ipoteca legale: 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; 3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2817