CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 2817
3107 / 3261Persone a cui compete.
In vigore dal 20 set 1975
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2817