Art. 2813 · Pericolo di danno alle cose ipotecate.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 2813

3103 / 3261

Pericolo di danno alle cose ipotecate.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2813