CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 2813
3103 / 3261Pericolo di danno alle cose ipotecate.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2813