Art. 2805 · Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2805

3095 / 3261

Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore. Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2805