CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 2805
3095 / 3261Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2805