CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 2803
3093 / 3261Riscossione del credito dato in pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2803