Art. 2801 · Consegna del documento.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2801

3091 / 3261

Consegna del documento.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2801