CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 28
59 / 3261Trasformazione delle fondazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell' non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-28