Art. 2796 · Vendita della cosa.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2796

3086 / 3261

Vendita della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2796