CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2796
3086 / 3261Vendita della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2796