Art. 2788 · Prelazione per il credito degli interessi.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2788

3078 / 3261

Prelazione per il credito degli interessi.

In vigore dal 19 apr 1942
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2788