CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2788
3078 / 3261Prelazione per il credito degli interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2788