Art. 2783 bis · Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. IV

Art. 2783 bis

3072 / 3261

Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

In vigore dal 27 gen 1991
(Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio). I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2783-bis