CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. IV
Art. 2782
3070 / 3261Concorso di crediti egualmente privilegiati.
In vigore dal 19 apr 1942
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2782