Art. 2776 · Collocazione sussidiaria sugli immobili.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. III

Art. 2776

3063 / 3261

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

In vigore dal 17 lug 2011
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all' sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli , ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all', sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell' sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2776