Art. 2770 · Crediti per atti conservativi o di espropriazione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. III

Art. 2770

3057 / 3261

Crediti per atti conservativi o di espropriazione.

In vigore dal 19 apr 1942
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2770