Art. 277 · Effetti della sentenza.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 277

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Effetti della sentenza.

In vigore dal 7 feb 2014
La sentenza che dichiara la filiazione... produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-277