CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 2769
3056 / 3261Sequestro della cosa soggetta a privilegio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2769