Art. 2761 · Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. II§ 2

Art. 2761

3048 / 3261

Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario.

In vigore dal 1 gen 2022
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purchè tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2761