CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 2745
3031 / 3261Fondamento del privilegio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2745