Art. 2745 · Fondamento del privilegio.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IISez. I

Art. 2745

3031 / 3261

Fondamento del privilegio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
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