CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo I
Art. 2741
3027 / 3261Concorso dei creditori e cause di prelazione.
In vigore dal 19 apr 1942
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2741