Art. 2733 · Confessione giudiziale.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo V

Art. 2733

3019 / 3261

Confessione giudiziale.

In vigore dal 19 apr 1942
È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purchè non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2733