Art. 273 · Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 273

312 / 3261

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

In vigore dal 7 feb 2014
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità... può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall' o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-273