CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo IV
Art. 2729
3015 / 3261Presunzioni semplici.
In vigore dal 19 apr 1942
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2729