Art. 2729 · Presunzioni semplici.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IV

Art. 2729

3015 / 3261

Presunzioni semplici.

In vigore dal 19 apr 1942
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2729