CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo IV
Art. 2727
3013 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2727