Art. 2724 · Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo III

Art. 2724

3010 / 3261

Eccezioni al divieto della prova testimoniale.

In vigore dal 19 apr 1942
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2724