Art. 2723 · Patti posteriori alla formazione del documento.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo III

Art. 2723

3009 / 3261

Patti posteriori alla formazione del documento.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2723