CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo III
Art. 2723
3009 / 3261Patti posteriori alla formazione del documento.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2723