CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo III
Art. 2721
3007 / 3261Ammissibilità: limiti di valore.
In vigore dal 19 apr 1942
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2721