Art. 2721 · Ammissibilità: limiti di valore.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo III

Art. 2721

3007 / 3261

Ammissibilità: limiti di valore.

In vigore dal 19 apr 1942
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2721