Art. 2715 · Copie di scritture private originali depositate.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 2715

3001 / 3261

Copie di scritture private originali depositate.

In vigore dal 19 apr 1942
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2715