Art. 2712 · Riproduzioni meccaniche.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2712

2998 / 3261

Riproduzioni meccaniche.

In vigore dal 25 gen 2011
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. 196a

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2712