Art. 2711 · Comunicazione ed esibizione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2711

2997 / 3261

Comunicazione ed esibizione.

In vigore dal 19 apr 1942
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2711