CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 2706
2992 / 3261Conformità tra originale e riproduzione del telegramma.
In vigore dal 19 apr 1942
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2706