Art. 2696 · Rinvio.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. II

Art. 2696

2982 / 3261

Rinvio.

In vigore dal 19 apr 1942
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
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