Art. 2695 · Forme e modalità della trascrizione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 2695

2981 / 3261

Forme e modalità della trascrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2695