CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2695
2981 / 3261Forme e modalità della trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2695