CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2689
2975 / 3261Usucapione.
In vigore dal 19 apr 1942
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2689