CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 2687
2973 / 3261Cessione dei beni ai creditori.
In vigore dal 19 apr 1942
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall', la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2687