CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo II
Art. 2681
2966 / 3261Divieto di rimozione dei registri.
In vigore dal 19 apr 1942
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2681