Art. 2680 · Tenuta del registro generale d'ordine.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo II

Art. 2680

2965 / 3261

Tenuta del registro generale d'ordine.

In vigore dal 2 set 1985
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate. Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2680