Art. 2673 · Obblighi del conservatore.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo II

Art. 2673

2958 / 3261

Obblighi del conservatore.

In vigore dal 2 set 1985
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2673