CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo II
Art. 2673
2958 / 3261Obblighi del conservatore.
In vigore dal 2 set 1985
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.
Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2673