CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2672
2952 / 3261Leggi speciali.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2672