CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2670
2950 / 3261Spese della trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2670