CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2667
2947 / 3261Atti compiuti per persona incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, nè dai loro eredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2667