Art. 2666 · Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2666

2946 / 3261

Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2666