CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2657
2937 / 3261Titolo per la trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2657