Art. 2656 · Forme per l'annotazione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2656

2936 / 3261

Forme per l'annotazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
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