Art. 2654 · Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2654

2934 / 3261

Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.

In vigore dal 1 gen 1991
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2654