Art. 2647 · Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2647

2927 / 3261

Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.

In vigore dal 20 set 1975
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell', a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2647