Art. 2646 · Trascrizione delle divisioni.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo ICapo I

Art. 2646

2926 / 3261

Trascrizione delle divisioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall', per gli effetti ivi enunciati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2646