CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2646
2926 / 3261Trascrizione delle divisioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall', per gli effetti ivi enunciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2646