CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 2644
2924 / 3261Effetti della trascrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2644