Art. 2632 · Formazione fittizia del capitale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo IV

Art. 2632

2910 / 3261

Formazione fittizia del capitale.

In vigore dal 1 gen 2004
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2632