Art. 2626 · Indebita restituzione dei conferimenti.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo II

Art. 2626

2902 / 3261

Indebita restituzione dei conferimenti.

In vigore dal 16 apr 2002
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreche' il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2626